Sentenza 349/1991 (ECLI:IT:COST:1991:349)
Massima numero 17484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Titolo
SENT. 349/91 C. ZOOTECNIA - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE - POTESTA' REGOLAMENTARE DI ESECUZIONE ATTRIBUITA AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA PRIMARIA DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO - INIDONEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA A PRODURRE TALE LESIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 349/91 C. ZOOTECNIA - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE - POTESTA' REGOLAMENTARE DI ESECUZIONE ATTRIBUITA AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA PRIMARIA DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO - INIDONEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA A PRODURRE TALE LESIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione che conferisca all'organo ministeriale - nella specie, il Ministro dell'agricoltura - una potesta' normativa di rango secondario, quale la potesta' regolamentare di esecuzione, in ordine a particolari attivita' connesse alla riproduzione animale, non appare di per se' idonea a produrre effetti lesivi della competenza, in tema di patrimonio zootecnico, spettante alle Province autonome, la quale e' suscettibile di esprimersi attraverso la posizione di norme che, per la loro stessa natura primaria, sono, comunque, destinate, in detto settore, a risultare prevalenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 8, primo comma, lett. a), b) e c), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
La disposizione che conferisca all'organo ministeriale - nella specie, il Ministro dell'agricoltura - una potesta' normativa di rango secondario, quale la potesta' regolamentare di esecuzione, in ordine a particolari attivita' connesse alla riproduzione animale, non appare di per se' idonea a produrre effetti lesivi della competenza, in tema di patrimonio zootecnico, spettante alle Province autonome, la quale e' suscettibile di esprimersi attraverso la posizione di norme che, per la loro stessa natura primaria, sono, comunque, destinate, in detto settore, a risultare prevalenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 8, primo comma, lett. a), b) e c), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 0