Sentenza 349/1991 (ECLI:IT:COST:1991:349)
Massima numero 17484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17482  17483


Titolo
SENT. 349/91 C. ZOOTECNIA - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE - POTESTA' REGOLAMENTARE DI ESECUZIONE ATTRIBUITA AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA PRIMARIA DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO - INIDONEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA A PRODURRE TALE LESIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione che conferisca all'organo ministeriale - nella specie, il Ministro dell'agricoltura - una potesta' normativa di rango secondario, quale la potesta' regolamentare di esecuzione, in ordine a particolari attivita' connesse alla riproduzione animale, non appare di per se' idonea a produrre effetti lesivi della competenza, in tema di patrimonio zootecnico, spettante alle Province autonome, la quale e' suscettibile di esprimersi attraverso la posizione di norme che, per la loro stessa natura primaria, sono, comunque, destinate, in detto settore, a risultare prevalenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 8, primo comma, lett. a), b) e c), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 526  art. 0