Sentenza 351/1991 (ECLI:IT:COST:1991:351)
Massima numero 17501
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 351/91 A. SANITA' PUBBLICA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - ATTINENZA A MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PER L'OSSERVANZA, NEI RELATIVI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI, DELLA PREVISTA INTESA FRA STATO E REGIONE - INTERESSE DELLA REGIONE A PROPORLO - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - FATTISPECIE.
SENT. 351/91 A. SANITA' PUBBLICA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - ATTINENZA A MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PER L'OSSERVANZA, NEI RELATIVI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI, DELLA PREVISTA INTESA FRA STATO E REGIONE - INTERESSE DELLA REGIONE A PROPORLO - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - FATTISPECIE.
Testo
La procedura di trasferimento dei beni degli enti mutualistici disciolti a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie, regolata dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attiene alla materia della assistenza sanitaria, costituzionalmente attribuita alle Regioni, non potendo disconoscersi l'evidente nesso di strumentalita' che collega i suddetti beni, anche ai fini della loro identificazione, all'esercizio delle funzioni inerenti a tale materia. Ne deriva che per quanto concerne l'osservanza, nei decreti ministeriali di trasferimento, dell'intesa fra Stato e Regione prevista in tale procedura, la Regione nel cui territorio si trovano i beni oggetto del trasferimento ha interesse a sollevare conflitto di attribuzione. (Principio affermato nel respingere la eccezione di inammissibilita' opposta riguardo al ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto contro il decreto 24 ottobre 1990 emanato in materia dal Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e delle Finanze: vedi massima B).
La procedura di trasferimento dei beni degli enti mutualistici disciolti a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie, regolata dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attiene alla materia della assistenza sanitaria, costituzionalmente attribuita alle Regioni, non potendo disconoscersi l'evidente nesso di strumentalita' che collega i suddetti beni, anche ai fini della loro identificazione, all'esercizio delle funzioni inerenti a tale materia. Ne deriva che per quanto concerne l'osservanza, nei decreti ministeriali di trasferimento, dell'intesa fra Stato e Regione prevista in tale procedura, la Regione nel cui territorio si trovano i beni oggetto del trasferimento ha interesse a sollevare conflitto di attribuzione. (Principio affermato nel respingere la eccezione di inammissibilita' opposta riguardo al ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto contro il decreto 24 ottobre 1990 emanato in materia dal Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e delle Finanze: vedi massima B).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte