Sentenza 351/1991 (ECLI:IT:COST:1991:351)
Massima numero 17502
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 351/91 B. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI TRA STATO E REGIONI - INTESA - NATURA, CONTENUTO, PROCEDURA - AUSPICABILE INTRODUZIONE IN VIA LEGISLATIVA DI STRUMENTI PER FAVORIRNE IL RAGGIUNGIMENTO.
SENT. 351/91 B. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI TRA STATO E REGIONI - INTESA - NATURA, CONTENUTO, PROCEDURA - AUSPICABILE INTRODUZIONE IN VIA LEGISLATIVA DI STRUMENTI PER FAVORIRNE IL RAGGIUNGIMENTO.
Testo
Lo strumento dell'"intesa" tra Stato e Regioni, come piu' volte precisato dalla Corte, costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. E se e' vero che, di fronte all'eventualita' di atteggiamenti ostruzionistici e situazioni paralizzanti, e' auspicabile la previsione, da parte del legislatore, per ovviarvi, di termini certi per la conclusione del procedimento, nonche' di meccanismi sostitutivi, non puo', d'altro canto, giustificarsi, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante. - Sul contenuto e la natura dell'"intesa": S. nn. 21/1991, 337/1989 e 747/1988.
Lo strumento dell'"intesa" tra Stato e Regioni, come piu' volte precisato dalla Corte, costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. E se e' vero che, di fronte all'eventualita' di atteggiamenti ostruzionistici e situazioni paralizzanti, e' auspicabile la previsione, da parte del legislatore, per ovviarvi, di termini certi per la conclusione del procedimento, nonche' di meccanismi sostitutivi, non puo', d'altro canto, giustificarsi, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante. - Sul contenuto e la natura dell'"intesa": S. nn. 21/1991, 337/1989 e 747/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte