Sentenza 351/1991 (ECLI:IT:COST:1991:351)
Massima numero 17523
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 351/91 C. SANITA' PUBBLICA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - ASSEGNAZIONE, CON IL PREVISTO DECRETO MINISTERIALE, DI BENI UBICATI NELLA REGIONE VENETO ALL'ISPETTORATO ENTI DISCIOLTI SENZA LA NECESSARIA INTESA CON LA REGIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL DECRETO IN PARTE QUA.
SENT. 351/91 C. SANITA' PUBBLICA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - ASSEGNAZIONE, CON IL PREVISTO DECRETO MINISTERIALE, DI BENI UBICATI NELLA REGIONE VENETO ALL'ISPETTORATO ENTI DISCIOLTI SENZA LA NECESSARIA INTESA CON LA REGIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL DECRETO IN PARTE QUA.
Testo
La procedura di trasferimento dei beni gia' appartenenti agli enti mutualistici soppressi a seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze sanitarie ad esse costituzionalmente attribuite, regolata dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la previsione che detto trasferimento sia disposto con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro delle Finanze, d'intesa con le Regioni interessate, concerne sia i beni per i quali deve essere disposto il trasferimento ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sia quelli da assegnare, residualmente, in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti, e la prevista intesa, per non ridursi ad atto privo di un contenuto giuridicamente apprezzabile (v. massima B), non puo' non investire anche la fase preliminare relativa all'accertamento, ai fini della individuazione delle due categorie di beni, della sussistenza o meno del requisito della prevalente destinazione dei beni in questione ai servizi sanitari. Ne discende che il decreto emanato in data 24 ottobre 1990 dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro delle Finanze, con cui, nonostante il diniego dell'intesa espresso dal Consiglio Regionale della Regione Veneto con delibera del 9 marzo 1989, n. 884, si e' disposto, ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assegnazione in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti di determinati beni immobili gia' appartenenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione delle malattie (I.N.A.M.) ed ubicati nel territorio della Regione Veneto, ha declassato l'intesa prevista dalla legge a mero parere non vincolante, con la conseguente lesione di una competenza regionale costituzionalmente tutelata, (artt. 117, primo comma, 118, primo comma, Cost., e principio della leale collaborazione), conseguendone che detto decreto va annullato "in parte qua".
La procedura di trasferimento dei beni gia' appartenenti agli enti mutualistici soppressi a seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze sanitarie ad esse costituzionalmente attribuite, regolata dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la previsione che detto trasferimento sia disposto con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro delle Finanze, d'intesa con le Regioni interessate, concerne sia i beni per i quali deve essere disposto il trasferimento ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sia quelli da assegnare, residualmente, in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti, e la prevista intesa, per non ridursi ad atto privo di un contenuto giuridicamente apprezzabile (v. massima B), non puo' non investire anche la fase preliminare relativa all'accertamento, ai fini della individuazione delle due categorie di beni, della sussistenza o meno del requisito della prevalente destinazione dei beni in questione ai servizi sanitari. Ne discende che il decreto emanato in data 24 ottobre 1990 dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro delle Finanze, con cui, nonostante il diniego dell'intesa espresso dal Consiglio Regionale della Regione Veneto con delibera del 9 marzo 1989, n. 884, si e' disposto, ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assegnazione in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti di determinati beni immobili gia' appartenenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione delle malattie (I.N.A.M.) ed ubicati nel territorio della Regione Veneto, ha declassato l'intesa prevista dalla legge a mero parere non vincolante, con la conseguente lesione di una competenza regionale costituzionalmente tutelata, (artt. 117, primo comma, 118, primo comma, Cost., e principio della leale collaborazione), conseguendone che detto decreto va annullato "in parte qua".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte