Sentenza 352/1991 (ECLI:IT:COST:1991:352)
Massima numero 17493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17494
Titolo
SENT. 352/91 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI E FINALITA' DEL BENEFICIO.
SENT. 352/91 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI E FINALITA' DEL BENEFICIO.
Testo
La finalita' principale del beneficio della liberazione anticipata e' quella di consentire un piu' efficace reinserimento nella societa' del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione, valutazione questa rimessa al giudice che dovra' accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici dell'evoluzione della personalita' verso modelli socialmente validi del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali; positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, la riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione che, anche se attuata spontaneamente ed al di fuori dell'istituto penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro unitario alla cui stregua la concessione del beneficio puo' concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica dell'istituto. - Sulle finalita' e presupposti della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.
La finalita' principale del beneficio della liberazione anticipata e' quella di consentire un piu' efficace reinserimento nella societa' del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione, valutazione questa rimessa al giudice che dovra' accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici dell'evoluzione della personalita' verso modelli socialmente validi del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali; positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, la riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione che, anche se attuata spontaneamente ed al di fuori dell'istituto penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro unitario alla cui stregua la concessione del beneficio puo' concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica dell'istituto. - Sulle finalita' e presupposti della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte