Sentenza 352/1991 (ECLI:IT:COST:1991:352)
Massima numero 17494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17493


Titolo
SENT. 352/91 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONCESSIONE - PREVISTA VALUTABILITA' ANCHE DEL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE NELLA FORMA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - RITENUTA IMPOSSIBILITA', IN TAL CASO, DI FAR LUOGO ALL'OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL DETENUTO, PRESUPPOSTO DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DETENUTI RISTRETTI IN CARCERE IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta precisati i presupposti e le finalita' della liberazione anticipata (v. massima precedente), la prevista valutabilita', ai fini della concessione del beneficio, del periodo trascorso agli arresti domiciliari, non comporta, come mostra di ritenere il giudice a quo, un affievolimento dei presupposti di concedibilita' del beneficio - sull'errato presupposto che per coloro che si trovano agli arresti domiciliari sarebbe sufficiente la assenza di elementi negativi accertati dalle forze di polizia preposte al controllo, mentre per i detenuti ristretti in carcere sarebbe necessaria anche la partecipazione all'opera di rieducazione - poiche' la legge, facendo leva sulla prova che l'interessato deve fornire circa la propria partecipazione all'opera di rieducazione, non consente di graduare i presupposti in funzione del tipo di custodia cui la detrazione di pena di riferisce; sicche' i medesimi criteri di valutazione e gli altri parametri di riferimento, alla cui stregua il giudice ritiene provata l'opera di partecipazione del condannato alle opportunita' offertigli nel corso del trattamento penitenziario, devono valere anche rispetto alla analoga delibazione che il giudice e' tenuto a compiere, con la piu' ampia possibilita' di apprezzamento, come la condotta tenuta dall'interessato nel corso della custodia cautelare. Deve in conseguenza escludersi sia la violazione del principio di uguaglianza, in quanto alla identita' di presupposti per la concessione del beneficio corrisponde la parita' di trattamento fra le diverse situazioni poste a raffronto, che la violazione del principio della funzione rieducativa della pena, atteso che e' proprio la meritorieta' della condotta osservata nel corso degli arresti domiciliari a giustificare la riduzione di pena. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 18 l. 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - Sulla finalita' dell'istituto della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte