Sentenza 353/1991 (ECLI:IT:COST:1991:353)
Massima numero 17444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 353/91 A. PROCESSO PENALE - PARTE OFFESA - TUTELA - RAFFORZAMENTO NEL SISTEMA DEL NUOVO CODICE - INTERESSI PROTETTI.
SENT. 353/91 A. PROCESSO PENALE - PARTE OFFESA - TUTELA - RAFFORZAMENTO NEL SISTEMA DEL NUOVO CODICE - INTERESSI PROTETTI.
Testo
Il diritto di difesa della parte offesa dal reato, gia' riconosciuto sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale del 1930, anche a prescindere dalla sua qualita' di eventuale parte civile, risulta, nel sistema del nuovo codice particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari. Cio' non soltanto "per il rapporto di complementarita' tra le garanzie per essa apprestate in detto stadio del processo e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale", da cui deriva una "partecipazione all'assunzione di prove" nell'ambito di tale fase, e che e' "funzionalmente" da considerare "come anticipazione di quanto ad essa spettera' una volta che la costituzione di parte civile sara' formalizzata", ma anche per "un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente" del ruolo ad essa attribuito. Tale rafforzamento e' costituito non soltanto in funzione della sua qualita' (non indispensabile) di titolare della pretesa di danno derivante dal reato, ma soprattutto in funzione della sua qualita' di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilita' di esercizio di plurimi diritti o facolta', che realizzano mediante forme di "adesione" all'attivita' del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge delega. - V., in relazione alla tutela accordata nel vecchio codice, S. nn. 132/1968, 206/1971, 169/1990 e, nel nuovo, S. n. 559/1990.
Il diritto di difesa della parte offesa dal reato, gia' riconosciuto sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale del 1930, anche a prescindere dalla sua qualita' di eventuale parte civile, risulta, nel sistema del nuovo codice particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari. Cio' non soltanto "per il rapporto di complementarita' tra le garanzie per essa apprestate in detto stadio del processo e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale", da cui deriva una "partecipazione all'assunzione di prove" nell'ambito di tale fase, e che e' "funzionalmente" da considerare "come anticipazione di quanto ad essa spettera' una volta che la costituzione di parte civile sara' formalizzata", ma anche per "un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente" del ruolo ad essa attribuito. Tale rafforzamento e' costituito non soltanto in funzione della sua qualita' (non indispensabile) di titolare della pretesa di danno derivante dal reato, ma soprattutto in funzione della sua qualita' di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilita' di esercizio di plurimi diritti o facolta', che realizzano mediante forme di "adesione" all'attivita' del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge delega. - V., in relazione alla tutela accordata nel vecchio codice, S. nn. 132/1968, 206/1971, 169/1990 e, nel nuovo, S. n. 559/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte