Sentenza 353/1991 (ECLI:IT:COST:1991:353)
Massima numero 17446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17444  17445


Titolo
SENT. 353/91 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE - TUTELA DELLA PARTE OFFESA - RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE - POSSIBILE ESTRAPOLAZIONE DAL SISTEMA PROCESSUALE - COMPITO DELLA GIURISPRUDENZA - PRINCIPI GENERALI.

Testo
Sara' compito della giurisprudenza ricavare dal sistema processuale, nelle ipotesi sia di gravame avverso l'ordinanza di archiviazione emessa nell'udienza in camera di consiglio (espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, c.p.p.) sia di gravame - anch'esso da ritenersi ammissibile (v. massima B) - contro il decreto di archiviazione in caso di omesso avviso alla parte offesa (che ne abbia fatto espressa domanda) della richiesta del P.M. di archiviazione, un criterio a cui riferire il momento di decorrenza del termine per ricorrere, non ultimo dei quali quello della effettiva conoscenza del provvedimento: regola, questa, da ritenere di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte