Ordinanza 354/1991 (ECLI:IT:COST:1991:354)
Massima numero 17455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 354/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIP - INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART. 422 COD.PROC.PEN. - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE DOVUTA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER IL DIBATTIMENTO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE BASATA SU PRESUPPOSTO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 354/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIP - INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART. 422 COD.PROC.PEN. - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE DOVUTA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER IL DIBATTIMENTO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE BASATA SU PRESUPPOSTO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Il procedimento pretorile e' caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare proprio in attuazione della direttiva prevista dall'art. 2, n. 103 della legge 18 febbraio 1987, n. 81; invece, lo strumento di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.proc.pen. e' tipico dell'udienza preliminare ed e' in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo di tale udienza. Non puo' percio' sostenersi come, nel caso, dal giudice a quo - che la utilizzazione dello strumento della "integrazione probatoria" - (in base al disposto dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario) sia non incompatibile con la mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, e cade quindi la censura di incostituzionalita', per la mancata previsione di tale utilizzazione.
Il procedimento pretorile e' caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare proprio in attuazione della direttiva prevista dall'art. 2, n. 103 della legge 18 febbraio 1987, n. 81; invece, lo strumento di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.proc.pen. e' tipico dell'udienza preliminare ed e' in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo di tale udienza. Non puo' percio' sostenersi come, nel caso, dal giudice a quo - che la utilizzazione dello strumento della "integrazione probatoria" - (in base al disposto dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario) sia non incompatibile con la mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, e cade quindi la censura di incostituzionalita', per la mancata previsione di tale utilizzazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 107
co. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 18/02/1987
n. 81
art. 2 n. 103