Ordinanza 354/1991 (ECLI:IT:COST:1991:354)
Massima numero 17455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 354/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIP - INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART. 422 COD.PROC.PEN. - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE DOVUTA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER IL DIBATTIMENTO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE BASATA SU PRESUPPOSTO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Il procedimento pretorile e' caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare proprio in attuazione della direttiva prevista dall'art. 2, n. 103 della legge 18 febbraio 1987, n. 81; invece, lo strumento di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.proc.pen. e' tipico dell'udienza preliminare ed e' in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo di tale udienza. Non puo' percio' sostenersi come, nel caso, dal giudice a quo - che la utilizzazione dello strumento della "integrazione probatoria" - (in base al disposto dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario) sia non incompatibile con la mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, e cade quindi la censura di incostituzionalita', per la mancata previsione di tale utilizzazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 107  co. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  18/02/1987  n. 81  art. 2  n. 103