Ordinanza 355/1991 (ECLI:IT:COST:1991:355)
Massima numero 17424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 16/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17423


Titolo
ORD. 355/91 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DEPOSITO NEL TERMINE DI DECADENZA DI GG. 7 ANCHE DELLA PROVA DELL'AVVENUTA NOTIFICA AL P.M. - RITENUTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - SUPPOSTA COMPRESSIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - RICHIESTA AVANZATA TARDIVAMENTE - QUESTIONE CONSEGUENTEMENTE IRRILEVANTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Poiche' la richiesta di rito abbreviato e' stata, nel caso, avanzata tardivamente, e' irrilevante, in quanto assolutamente ininfluente nel processo 'a quo', la questione relativa alla congruita' del termine per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa al pubblico ministero. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.). - O. n. 255/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte