Sentenza 167/2021 (ECLI:IT:COST:2021:167)
Massima numero 44171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
23/06/2021; Decisione del
23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Verbale di consegna - Previsione che esso costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dei diritti reali sui beni trasferiti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Verbale di consegna - Previsione che esso costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dei diritti reali sui beni trasferiti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) - dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'art. 29-bis nella legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019, prevede, in relazione al trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna». L'art. 29-bis della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019 è stato sostituito dall'art. 9, comma 34, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2020, che ha espunto ogni riferimento al suddetto verbale di consegna. Tale ius superveniens è parzialmente satisfattivo rispetto alle pretese avanzate in ricorso, permanendo inalterata solo la previsione del trasferimento immobiliare. Inoltre, la norma è rimasta in vigore per un breve lasso di tempo (dal 21 maggio all'11 agosto 2020) e la Regione ha riferito - ribadendolo anche in pubblica udienza, senza che l'Avvocatura generale dello Stato abbia obbiettato alcunché - che la stessa non ha ricevuto applicazione. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2021).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) - dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'art. 29-bis nella legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019, prevede, in relazione al trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna». L'art. 29-bis della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019 è stato sostituito dall'art. 9, comma 34, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2020, che ha espunto ogni riferimento al suddetto verbale di consegna. Tale ius superveniens è parzialmente satisfattivo rispetto alle pretese avanzate in ricorso, permanendo inalterata solo la previsione del trasferimento immobiliare. Inoltre, la norma è rimasta in vigore per un breve lasso di tempo (dal 21 maggio all'11 agosto 2020) e la Regione ha riferito - ribadendolo anche in pubblica udienza, senza che l'Avvocatura generale dello Stato abbia obbiettato alcunché - che la stessa non ha ricevuto applicazione. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2021).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
18/05/2020
n. 9
art. 1
co. 6
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/11/2019
n. 21
art. 29
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte