Sentenza 356/1991 (ECLI:IT:COST:1991:356)
Massima numero 17525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17524  17526  17527  17528  17529  17530  17531


Titolo
SENT. 356/91 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE CORRISPOSTA DALL'I.N.A.I.L. - DISCIPLINA - CONSIDERAZIONE DEL DANNO RELATIVO ALLA CAPACITA' LAVORATIVA E NON DEL DANNO ALLA SALUTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA DIVERSA DA QUELLA REGOLATRICE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e' disciplinato dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e non invece dall'art. 10 di detto d.P.R., onde e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 cit. sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. non tiene conto del danno alla salute, ma solo di quello relativo alla capacita' lavorativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte