Sentenza 356/1991 (ECLI:IT:COST:1991:356)
Massima numero 17526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Titolo
SENT. 356/91 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DELL'ISTITUTO NELLA SUA GLOBALITA' - POSSIBILITA' DELL'ELIMINAZIONE DI ESSO SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/91 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DELL'ISTITUTO NELLA SUA GLOBALITA' - POSSIBILITA' DELL'ELIMINAZIONE DI ESSO SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'istituto dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali si iscrive a tal punto nel nostro sistema previdenziale-assicurativo che l'eventuale eliminazione dello stesso comporterebbe una ristrutturazione dell'intero sistema che non potrebbe che essere opera del legislatore, esulando dai poteri della Corte: ne deriva la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, impugnati in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., ma sotto profili collegati essenzialmente al parametro dell'art. 3, per il solo fatto di escludere, se manca la responsabilita' penale, la responsabilita' civile del datore di lavoro come oggi si configura nel nostro ordinamento. - Per la non fondatezza di analoghe questioni: S. nn. 22/1967 e 74/1981.
L'istituto dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali si iscrive a tal punto nel nostro sistema previdenziale-assicurativo che l'eventuale eliminazione dello stesso comporterebbe una ristrutturazione dell'intero sistema che non potrebbe che essere opera del legislatore, esulando dai poteri della Corte: ne deriva la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, impugnati in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., ma sotto profili collegati essenzialmente al parametro dell'art. 3, per il solo fatto di escludere, se manca la responsabilita' penale, la responsabilita' civile del datore di lavoro come oggi si configura nel nostro ordinamento. - Per la non fondatezza di analoghe questioni: S. nn. 22/1967 e 74/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte