Sentenza 356/1991 (ECLI:IT:COST:1991:356)
Massima numero 17528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Titolo
SENT. 356/91 E. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - LAMENTATO COINVOLGIMENTO, IN TALE ESCLUSIONE, OLTRE AI DANNI ECONOMICI, DEL DANNO BIOLOGICO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA, DOVENDOSI LA NORMA INTERPRETARE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI, NEL SENSO CHE L'ESONERO DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NON SI ESTENDE AL DANNO BIOLOGICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 356/91 E. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - LAMENTATO COINVOLGIMENTO, IN TALE ESCLUSIONE, OLTRE AI DANNI ECONOMICI, DEL DANNO BIOLOGICO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA, DOVENDOSI LA NORMA INTERPRETARE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI, NEL SENSO CHE L'ESONERO DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NON SI ESTENDE AL DANNO BIOLOGICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Poiche' la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non ha per oggetto il danno biologico di per se stesso e nella sua integralita' (v. massima D) la disposizione dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile va interpretata, al fine di non ritenere l'istituto in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nel senso che esso riguarda anche il risarcimento del danno biologico non riducibile a perdita o riduzione della capacita' lavorativa e che come tale non forma oggetto della copertura assicurativa I.N.A.I.L.: da cio' discende che, anche nel caso di danno originato dalla prestazione di lavoro, il danno biologico, in se' considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilita' civile di quest'ultimo, senza i limiti posti dall'art. 10, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione). - Sul contenuto e sui limiti della copertura assicurativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: S. n. 87/1991.
Poiche' la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non ha per oggetto il danno biologico di per se stesso e nella sua integralita' (v. massima D) la disposizione dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile va interpretata, al fine di non ritenere l'istituto in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nel senso che esso riguarda anche il risarcimento del danno biologico non riducibile a perdita o riduzione della capacita' lavorativa e che come tale non forma oggetto della copertura assicurativa I.N.A.I.L.: da cio' discende che, anche nel caso di danno originato dalla prestazione di lavoro, il danno biologico, in se' considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilita' civile di quest'ultimo, senza i limiti posti dall'art. 10, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione). - Sul contenuto e sui limiti della copertura assicurativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: S. n. 87/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte