Sentenza 356/1991 (ECLI:IT:COST:1991:356)
Massima numero 17529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Titolo
SENT. 356/91 F. ASSICURAZIONE - DIRITTO DI SURROGA DELL'ASSICURATORE - NON PREVISTA ESCLUSIONE DELLE SOMME DOVUTE PER DANNI NON RIENTRANTI NEL RISCHIO ASSICURATO (NEL CASO: DANNO BIOLOGICO) - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEGLI INVIOLABILI DIRITTI ALLA SALUTE E ALLA TUTELA PREVIDENZIALE, IN RELAZIONE ALL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE.
SENT. 356/91 F. ASSICURAZIONE - DIRITTO DI SURROGA DELL'ASSICURATORE - NON PREVISTA ESCLUSIONE DELLE SOMME DOVUTE PER DANNI NON RIENTRANTI NEL RISCHIO ASSICURATO (NEL CASO: DANNO BIOLOGICO) - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEGLI INVIOLABILI DIRITTI ALLA SALUTE E ALLA TUTELA PREVIDENZIALE, IN RELAZIONE ALL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE.
Testo
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore, disciplinato dall'art. 1916 cod. civ., una volta esercitato, delimita la pretesa risarcitoria che l'assicurato puo' azionare nei confronti del danneggiato, facendogli perdere la legittimazione ad agire in via risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non esclude dal regresso dell'assicuratore - ed in particolare dell'I.N.A.I.L. - le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato, ed in particolare le somme dovute per danno biologico e per danno morale.
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore, disciplinato dall'art. 1916 cod. civ., una volta esercitato, delimita la pretesa risarcitoria che l'assicurato puo' azionare nei confronti del danneggiato, facendogli perdere la legittimazione ad agire in via risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non esclude dal regresso dell'assicuratore - ed in particolare dell'I.N.A.I.L. - le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato, ed in particolare le somme dovute per danno biologico e per danno morale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte