Sentenza 356/1991 (ECLI:IT:COST:1991:356)
Massima numero 17530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 24/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17524  17525  17526  17527  17528  17529  17531


Titolo
SENT. 356/91 G. ASSICURAZIONE - DIRITTO DI SURROGA DELL'ASSICURATORE - ESTENSIONE ALLE SOMME DOVUTE ALL'ASSICURATO DAL TERZO RESPONSABILE ANCORCHE' NON COPERTE DALL'ASSICURAZIONE (COME NEL VIGENTE REGIME DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI IL DANNO BIOLOGICO) - CONSEGUENTE INCIDENZA SUI DIRITTI DELL'ASSICURATO LESIVA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, rientra nella discrezionalita' del legislatore la corretta disciplina del diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, con il limite peraltro del rispetto dei principi costituzionali,segnatamente quello del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. In una tale ottica, allorquando la copertura assicurativa, in virtu' delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacita' del soggetto (come avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico, non coperto dalla prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione. E poiche', secondo consolidata interpretazione data all'art. 1916 cod. civ. dalla giurisprudenza di legittimita', il diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta all'assicurato (v. massima F) ha come unico limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo deve effettivamente al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche che governano la responsabilita' per fatto illecito, ne consegue che va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ., nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. La dichiarazione di incostituzionalita', non puo' invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ. o ad altre ragioni risarcitorie parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'art. 32 Cost. - Sulla disciplina della "surroga" dell'assicuratore v. S. n. 319/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte