Sentenza 357/1991 (ECLI:IT:COST:1991:357)
Massima numero 17532
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 357/91. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO AVVERSO ATTO DI PROMULGAZIONE DI LEGGE REGIONALE (REGIONE LAZIO) APPROVATA CON RINVIO A FINE LEGISLATURA E RIAPPROVATA NEL CORSO DELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA - LAMENTATA LESIONE DEL POTERE GOVERNATIVO DI RINVIO DI LEGGE APPROVATA PER LA PRIMA VOLTA - OMESSO ESERCIZIO, IN TERMINI, DI TALE POTERE - CONSEGUENTE MANCANZA DELL' INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
Come gia' affermato, un conflitto di attribuzione sollevato dal Governo nei confronti dell'atto di promulgazione di una legge regionale e' pienamente ammissibile, sempreche' dall'intervenuta promulgazione si assuma risulti menomato un potere costituzionalmente spettante al Governo e la proposizione del conflitto sia l'unico mezzo del quale quest'ultimo dispone per provocare una decisione della Corte che restauri l'ordine delle competenze. Cio' non si verifica nel caso di specie, riguardante una legge della Regione Lazio, approvata una prima volta durante la legislatura precedente quella in corso e a seguito di rinvio governativo nuovamente approvata in questa, con modificazioni della sola parte oggetto del rinvio, e in cui lo Stato, considerando il primo deliberato decaduto per fine legislatura, ha impugnato l'atto di promulgazione (posto in essere dalla Regione in base all'opposto avviso che il secondo deliberato dovesse ritenersi "riapprovazione" della legge) assumendo lesa la propria potesta' di rinvio della legge regionale approvata per la prima volta. Infatti, poiche' il Governo non ha esercitato tale potesta', lasciando scorrere inutilmente il termine di trenta giorni previsto dall'art. 127, primo comma, Cost., l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di restaurare l'ordine delle competenze, non potendo vincolare il Consiglio regionale a un nuovo esame della legge, ma imporrebbe soltanto una nuova promulgazione della stessa, considerato che il mancato esercizio del potere di rinvio nel termine prescritto comporta di ritenere come apposto il visto del Commissario del Governo: dal che consegue il venir meno del necessario interesse a ricorrere. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio, in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, in tema di indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone, di interesse locale). - In materia di conflitto contro atto di promulgazione di legge regionale, in relazione a un caso in cui il rinvio da parte del Governo era stato invece concretamente effettuato: S. n. 40/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte