Sentenza 358/1991 (ECLI:IT:COST:1991:358)
Massima numero 17490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17488


Titolo
SENT. 358/91 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE ANTINFORTUNI - AGGRAVAMENTI DELLA RICONOSCIUTA INABILITA' - IMPOSSIBILITA' DI CHIEDERE PER ESSI ALL'I.N.A.I.L., DECORSO IL TERMINE DI DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA, LA REVISIONE DELLA STESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DI MEZZI ADEGUATI DI SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER IL DIVERSO TERMINE (QUINDICI ANNI) PREVISTO IN CASO DI AGGRAVAMENTO DI MALATTIA PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' riconosciuto dalla Corte, rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa la fissazione (nell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) in dieci anni dalla costituzione della rendita del termine entro il quale il lavoratore infortunato, in caso di aggravamento della inabilita', puo' chiedere all'Istituto un'eventuale revisione. La scelta del legislatore, volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici, e' infatti fondata sul dato di rilievo sanitario e statistico secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilita' raggiunge il piu' alto livello. Ne' vale in contrario argomentare che in caso di aggravamento di malattia professionale il termine per chiedere all'Istituto la revisione della rendita e' invece di quindici anni, giacche' al riguardo - come anche la Corte ha gia' stabilito - il discrimine tra "infortuni sul lavoro" e "malattie professionali" e' giustificato - almeno finche' le acquisizioni scientifiche rimarranno invariate - dalla certezza del 'dies' per la causa violenta 'uno actu' dell'infortunio e dalla incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale, che puo' manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o essere accertata addirittura con quell'estremo strumento diagnostico che e' l'esame autoptico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 80/1971. - Su diversi profili del discrimine tra infortuni e malattie professionali: S. nn. 116/1969, 228/1987, 179/1988, 206/1988, 54/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte