Sentenza 167/2021 (ECLI:IT:COST:2021:167)
Massima numero 44172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44171  44173  44174  44175  44176  44177  44178  44179  44180


Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Estraneità delle competenze statutarie (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) rispetto ai vizi lamentati - Conseguente esclusione dell'utilità di un confronto con esse - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato confronto con le competenze legislative riconosciute alla Regione dallo statuto di autonomia, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. La questione è validamente prospettata e ne è possibile lo scrutinio nel merito, poiché il ricorso del Governo implicitamente esclude - alla luce della natura del parametro evocato, riferito ad una materia di competenza esclusiva statale - l'utilità di un confronto con il quadro delle competenze statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2021 e n. 11 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/05/2020  n. 9  art. 1  co. 6

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/11/2019  n. 21  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte