Sentenza 359/1991 (ECLI:IT:COST:1991:359)
Massima numero 17485
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 359/91. REGIONI IN GENERE - STATISTICA - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO STATALE IN MATERIA - FONDAMENTO SU DISPOSIZIONE DI LEGGE GENERICA E INDETERMINATA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - NON SPETTANZA DEL POTERE ESERCITATO ALLO STATO E ANNULLAMENTO DELL'ATTO.

Testo
L'esercizio in via amministrativa del potere statale di indirizzo e coordinamento e' sottoposto alla condizione di validita' dell'osservanza del principio di legalita', nel senso che esso "e' giustificato solo se trova un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale": cosicche', in relazione alle specifiche materie sulle quali sono adottati atti governativi di indirizzo e coordinamento - nel caso in cui questi ultimi comportino condizionamenti o limiti nei confronti del legislatore regionale - e' necessario che la legge dello Stato previamente determini la disciplina o, quantomeno, i principi di essa che dovranno fungere da base normativa sufficientemente precisa e chiara da poter orientare e delimitare la discrezionalita' dell'azione del Governo stesso. Tale condizione non puo' dirsi soddisfatta per quanto riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica), dal momento che l'unica disposizione presente nell'ordinamento legislativo attinente al potere d'indirizzo e coordinamento esercitato, e' l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale appresta semplicemente il fondamento formale del potere medesimo, ne determina le principali fasi procedimentali, attraverso il rinvio alla legge n. 400 del 1988 e ne ribadisce la funzionalita' a interessi unitari. Non spetta quindi allo Stato adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica senza che siano preventivamente emanate sulla medesima materia disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere le scelte di Governo nell'esercizio del relativo potere e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimita' sollevato. - S. nn. 150/1982, 338/1989, 37/1991 e 49/1991, 340/1983, 177/1986, 242/1989, 560/1988 e 744/1988, 345/1990, 139/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte