Sentenza 360/1991 (ECLI:IT:COST:1991:360)
Massima numero 17487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 360/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE CHE CONSENTA DI VALUTARE LA SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLO SPECIFICO INTERESSE A RICORRERE, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - IMPUGNATIVA DI INTERA LEGGE - ASSOLUTA GENERICITA' E CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 360/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE CHE CONSENTA DI VALUTARE LA SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLO SPECIFICO INTERESSE A RICORRERE, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - IMPUGNATIVA DI INTERA LEGGE - ASSOLUTA GENERICITA' E CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ricorsi in via principale se prive di una motivazione che consenta al giudice delle leggi il vaglio "in limine litis " - attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto - della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere, in relazione alle singole disposizioni impugnate. Sono quindi inammissibili, per assoluta genericita' e carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 - in relazione all'art. 116 Cost. e agli artt. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e 8, nn. 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - in quanto le censure riguardano singole disposizioni della legge denunziata e non sono necessariamente estensibili all'intero testo di essa. - O. nn. 517/1987, 1111/1988, 459/1989 e 85/1990.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ricorsi in via principale se prive di una motivazione che consenta al giudice delle leggi il vaglio "in limine litis " - attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto - della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere, in relazione alle singole disposizioni impugnate. Sono quindi inammissibili, per assoluta genericita' e carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 - in relazione all'art. 116 Cost. e agli artt. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e 8, nn. 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - in quanto le censure riguardano singole disposizioni della legge denunziata e non sono necessariamente estensibili all'intero testo di essa. - O. nn. 517/1987, 1111/1988, 459/1989 e 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte