Sentenza 361/1991 (ECLI:IT:COST:1991:361)
Massima numero 17162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17580
Titolo
SENT. 361/91 A. REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA PER PIU' DI UNA VOLTA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA SOGGETTI CHE SI SIANO GIOVATI DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A REATI DI MAGGIORE O MINORE ALLARME SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 361/91 A. REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA PER PIU' DI UNA VOLTA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA SOGGETTI CHE SI SIANO GIOVATI DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A REATI DI MAGGIORE O MINORE ALLARME SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La sospensione condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa possa favorire la recidiva e si fonda su di una prognosi di ravvedimento effettuata dal giudice secondo le regole di cui all'art. 133 cod. pen.; sussistendo, quindi un logico legame tra la sospensione e la presunzione che il condannato si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati, appare ragionevole, in quanto connessa intrinsecamente alla misura stessa, la prevista possibilita' di concedere una sola volta il beneficio, non potendo, nel caso di recidiva plurima essere piu' plausibile il giudizio prognostico e non potendosi d'altro canto considerare come un nuovo e distinto beneficio la possibilita' di sospendere la pena anche dopo una prima condanna a pena sospesa; ne' puo' essere ritenuta sussistente la disparita' di trattamento fra soggetti in considerazione delle circostanze che si sono giovati della sospensione condizionale in relazione a reati di maggiore o minore allarme sociale trattandosi di eventualita' di mero fatto implicante notevoli margini di controvertibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla facolta' e limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena v. S. n. 133/1980 e 49/1975.
La sospensione condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa possa favorire la recidiva e si fonda su di una prognosi di ravvedimento effettuata dal giudice secondo le regole di cui all'art. 133 cod. pen.; sussistendo, quindi un logico legame tra la sospensione e la presunzione che il condannato si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati, appare ragionevole, in quanto connessa intrinsecamente alla misura stessa, la prevista possibilita' di concedere una sola volta il beneficio, non potendo, nel caso di recidiva plurima essere piu' plausibile il giudizio prognostico e non potendosi d'altro canto considerare come un nuovo e distinto beneficio la possibilita' di sospendere la pena anche dopo una prima condanna a pena sospesa; ne' puo' essere ritenuta sussistente la disparita' di trattamento fra soggetti in considerazione delle circostanze che si sono giovati della sospensione condizionale in relazione a reati di maggiore o minore allarme sociale trattandosi di eventualita' di mero fatto implicante notevoli margini di controvertibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla facolta' e limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena v. S. n. 133/1980 e 49/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte