Sentenza 363/1991 (ECLI:IT:COST:1991:363)
Massima numero 17431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 363/91 C. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA CONDIZIONALMENTE SOSPESA - APPELLO - INAMMISSIBILITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI CHE NON USUFRUISCONO DEL BENEFICIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 363/91 C. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA CONDIZIONALMENTE SOSPESA - APPELLO - INAMMISSIBILITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI CHE NON USUFRUISCONO DEL BENEFICIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Lede il principio di uguaglianza tra imputati, incidendo anche sull'esercizio del diritto di difesa, il fatto che la facolta' di appello nel rito abbreviato e, percio', la possibilita' di ottenere una sentenza piu' favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria, sia riservata solo a coloro che siano stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile. Il criterio in base al quale agli uni e' riconosciuto e agli altri e' negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entita' della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata ne' alla natura del fatto contestato ne' al grado di responsabilita' dell'autore del reato, ne' d'altra parte tale limitazione trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalita' del giudizio abbreviato. Conseguentemente l'art. 443, secondo comma, c.p.p., va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".
Lede il principio di uguaglianza tra imputati, incidendo anche sull'esercizio del diritto di difesa, il fatto che la facolta' di appello nel rito abbreviato e, percio', la possibilita' di ottenere una sentenza piu' favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria, sia riservata solo a coloro che siano stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile. Il criterio in base al quale agli uni e' riconosciuto e agli altri e' negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entita' della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata ne' alla natura del fatto contestato ne' al grado di responsabilita' dell'autore del reato, ne' d'altra parte tale limitazione trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalita' del giudizio abbreviato. Conseguentemente l'art. 443, secondo comma, c.p.p., va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte