Sentenza 167/2021 (ECLI:IT:COST:2021:167)
Massima numero 44173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44171  44172  44174  44175  44176  44177  44178  44179  44180


Titolo
Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono». Il lamentato trasferimento immobiliare è riconducibile alla previsione di cui all'art. 12, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2016, disposizione che rimette alla legge regionale la disciplina del «trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici».

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/05/2020  n. 9  art. 1  co. 6

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/11/2019  n. 21  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte