Sentenza 167/2021 (ECLI:IT:COST:2021:167)
Massima numero 44173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
23/06/2021; Decisione del
23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono». Il lamentato trasferimento immobiliare è riconducibile alla previsione di cui all'art. 12, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2016, disposizione che rimette alla legge regionale la disciplina del «trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici».
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono». Il lamentato trasferimento immobiliare è riconducibile alla previsione di cui all'art. 12, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2016, disposizione che rimette alla legge regionale la disciplina del «trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
18/05/2020
n. 9
art. 1
co. 6
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/11/2019
n. 21
art. 29
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte