Sentenza 363/1991 (ECLI:IT:COST:1991:363)
Massima numero 17432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 363/91 D. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE PER IL P.M., SE LA SENTENZA NON ABBIA MODIFICATO IL TITOLO DEL REATO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA PARITA' PROCESSUALE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEL PREMINENTE FINE DELLA SPEDITEZZA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 363/91 D. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE PER IL P.M., SE LA SENTENZA NON ABBIA MODIFICATO IL TITOLO DEL REATO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA PARITA' PROCESSUALE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEL PREMINENTE FINE DELLA SPEDITEZZA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non appare in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che al pubblico ministero, nel giudizio abbreviato, risulti preclusa la facolta' di appello avverso le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato, nell'obbiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo detto procedimento (v. massima A), dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione dell pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. Cio' perche' il legislatore ha privilegiato, riguardo al rito abbreviato, l'effettiva irrogazione della pena rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato; scelta, questa, che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali, appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 443, terzo comma, c.p.p.).
Non appare in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che al pubblico ministero, nel giudizio abbreviato, risulti preclusa la facolta' di appello avverso le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato, nell'obbiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo detto procedimento (v. massima A), dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione dell pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. Cio' perche' il legislatore ha privilegiato, riguardo al rito abbreviato, l'effettiva irrogazione della pena rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato; scelta, questa, che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali, appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 443, terzo comma, c.p.p.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte