Sentenza 364/1991 (ECLI:IT:COST:1991:364)
Massima numero 17495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 364/91. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE) - APPLICABILITA' DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI IN MATERIA DISCIPLINARE - ESCLUSIONE IN VIRTU' DEL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La situazione del personale navigante che, in virtu' dell'attuale operativita' dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (e in particolare del rinvio ivi contenuto ai contratti collettivi, ai fini dell'applicabilita' dei principi della legge) risulta privo delle garanzie previste dall'art. 7 stessa legge, relativamente ai provvedimenti desciplinari - compreso tra essi il licenziamento "ontologicamente" disciplinare - si pone in contrasto con fondamentali esigenze di tutela del personale stesso in relazione a diritti inviolabili, perfino per quanto concerne il momento del contraddittorio, che esprime un valore essenziale per la personalita' del lavoratore. Infatti, l'affidamento alla mediazione dei contratti collettivi nei riguardi del personale navigante - gia' deplorato dalla Corte - condiziona la garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia collettiva: quest'ultima, oltre ad essere eventuale, non si e' finora rivelata idonea (anche per la disparita', eccepita in causa, tra il regime dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una ingiustificata discriminazione, rispetto ai lavoratori comuni, dei lavoratori nautici, ai quali, nel caso specifico di licenziamento disciplinare, spetta, a norma degli artt. 2 e 24 Cost., la tutela sostanziale e procedimentale goduta dai primi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 della medesima legge. - Su analoga questione, riguardante i lavoratori comuni: S. n. 204/1982. - V., come precedenti non invocabili nel caso di specie, S. nn. 96/1987 e 41/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte