Sentenza 366/1991 (ECLI:IT:COST:1991:366)
Massima numero 17448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E. - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 366/91 B. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRO MEZZO DI COMUNICAZIONE - QUALIFICAZIONE COME DIRITTO INVIOLABILE - PRINCIPI CHE NE CONSEGUONO - APPLICABILITA' ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.
SENT. 366/91 B. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRO MEZZO DI COMUNICAZIONE - QUALIFICAZIONE COME DIRITTO INVIOLABILE - PRINCIPI CHE NE CONSEGUONO - APPLICABILITA' ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.
Testo
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile. La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalita' comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilita'. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta e' inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non puo' essere oggetto di revisione costituzionale. In base all'art. 15 della Costituzione, inoltre, lo stesso diritto e' inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non puo' subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreche' l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorita' giudiziaria. Come gia' riconosciuto dalla Corte, tali principi sono pienamente validi anche per le intercettazioni telefoniche. - S. nn 34/1973, 120/1975, 98/1976 e 223/1987.
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile. La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalita' comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilita'. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta e' inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non puo' essere oggetto di revisione costituzionale. In base all'art. 15 della Costituzione, inoltre, lo stesso diritto e' inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non puo' subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreche' l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorita' giudiziaria. Come gia' riconosciuto dalla Corte, tali principi sono pienamente validi anche per le intercettazioni telefoniche. - S. nn 34/1973, 120/1975, 98/1976 e 223/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte