Sentenza 366/1991 (ECLI:IT:COST:1991:366)
Massima numero 17449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E. - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 366/91 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE IN PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE DISPOSTE - PIENA CONFORMITA' DELLA NORMA, SE INTESA COME DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI COME PROVE, AI PRINCIPI COSTITUZIONALI APPLICABILI IN MATERIA.
SENT. 366/91 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE IN PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE DISPOSTE - PIENA CONFORMITA' DELLA NORMA, SE INTESA COME DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI COME PROVE, AI PRINCIPI COSTITUZIONALI APPLICABILI IN MATERIA.
Testo
Interpretato come divieto di utilizzabilita', quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato giudizio, l'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali (v. massima B). L'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe infatti l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 Cost., vanificando l'esigenza piu' volte affermata dalla Corte (v. massima B) che esso sia puntualmente motivato, in una inammissibile "autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della liberta' di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.
Interpretato come divieto di utilizzabilita', quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato giudizio, l'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali (v. massima B). L'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe infatti l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 Cost., vanificando l'esigenza piu' volte affermata dalla Corte (v. massima B) che esso sia puntualmente motivato, in una inammissibile "autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della liberta' di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte