Sentenza 366/1991 (ECLI:IT:COST:1991:366)
Massima numero 17450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E. - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 366/91 D. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE IN PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE DISPOSTE - POSSIBILITA' DI INTERPRETARLO ANCHE COME PRECLUSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI QUALI FONTI DI NOTIZIA CRIMINIS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN BASE A TALE INTERPRETAZIONE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA
SENT. 366/91 D. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE IN PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE DISPOSTE - POSSIBILITA' DI INTERPRETARLO ANCHE COME PRECLUSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI QUALI FONTI DI NOTIZIA CRIMINIS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN BASE A TALE INTERPRETAZIONE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA
Testo
Pur ammettendosi che l'ipotetica estensione del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte, al di la' del campo probatorio (v. massima C), rientri - nei limiti della non irragionevolezza e coerenza che esso incontra - nel discrezionale apprezzamento del legislatore, e' senz'altro da escludere - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' (v. massima E) - che l'art. 270 , primo comma, cod. proc. pen. (cosi' com'e') possa essere inteso in un senso comportante la preclusione dell'utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento, oltre che come prove in altri procedimenti (v. massima C) come fonti da cui eventualmente desumere una 'notitia criminis'. La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente tuttavia che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potra' successivamente proporre l'azione penale. Vengono quindi meno, in radice, i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati, nel caso, in riferimento al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, sulla base della suddetta non corretta interpretazione della norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 112 Cost.). ______________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 400 del 1991.
Pur ammettendosi che l'ipotetica estensione del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte, al di la' del campo probatorio (v. massima C), rientri - nei limiti della non irragionevolezza e coerenza che esso incontra - nel discrezionale apprezzamento del legislatore, e' senz'altro da escludere - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' (v. massima E) - che l'art. 270 , primo comma, cod. proc. pen. (cosi' com'e') possa essere inteso in un senso comportante la preclusione dell'utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento, oltre che come prove in altri procedimenti (v. massima C) come fonti da cui eventualmente desumere una 'notitia criminis'. La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente tuttavia che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potra' successivamente proporre l'azione penale. Vengono quindi meno, in radice, i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati, nel caso, in riferimento al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, sulla base della suddetta non corretta interpretazione della norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 112 Cost.). ______________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 400 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte