Sentenza 366/1991 (ECLI:IT:COST:1991:366)
Massima numero 17451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E. - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Titolo
SENT. 366/91 E. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - INTERPRETAZIONE -ARGOMENTI LESSICALI - CORRISPONDENZA CON ARGOMENTI DI ORDINE SISTEMATICO - NECESSITA' - FATTISPECIE.
SENT. 366/91 E. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - INTERPRETAZIONE -ARGOMENTI LESSICALI - CORRISPONDENZA CON ARGOMENTI DI ORDINE SISTEMATICO - NECESSITA' - FATTISPECIE.
Testo
L'utilizzazione di argomenti lessicali dell'interpretazione delle norme puo' avere un significato solo nel caso in cui tali elementi risultino suffragati da sicuri argomenti di ordine sistematico o attinenti alla 'ratio' delle disposizioni considerate. (Principio affermato riguardo all'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. - interpretato dal giudice remittente (v. massima D) in un senso comportante la preclusione della utilizzazione in altri processi delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento, oltre che come prove, come fonti da cui eventualmente desumere una 'notitia criminis' - in base alla sostituzione, nella rubrica dell'art. 270, alla dizione originaria "utilizzazione in altri processi", di quella "utilizzazione in altri procedimenti": argomento ritenuto dalla Corte del tutto inconsistente di fronte a quelli desumibili, fra gli altri, dalla lettura integrale dell'art. 270 - in particolare dei commi secondo e terzo - nonche' al rilievo che nel nuovo codice di procedura penale il termine "utilizzazione" e' normalmente riferito alle sole prove).
L'utilizzazione di argomenti lessicali dell'interpretazione delle norme puo' avere un significato solo nel caso in cui tali elementi risultino suffragati da sicuri argomenti di ordine sistematico o attinenti alla 'ratio' delle disposizioni considerate. (Principio affermato riguardo all'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. - interpretato dal giudice remittente (v. massima D) in un senso comportante la preclusione della utilizzazione in altri processi delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento, oltre che come prove, come fonti da cui eventualmente desumere una 'notitia criminis' - in base alla sostituzione, nella rubrica dell'art. 270, alla dizione originaria "utilizzazione in altri processi", di quella "utilizzazione in altri procedimenti": argomento ritenuto dalla Corte del tutto inconsistente di fronte a quelli desumibili, fra gli altri, dalla lettura integrale dell'art. 270 - in particolare dei commi secondo e terzo - nonche' al rilievo che nel nuovo codice di procedura penale il termine "utilizzazione" e' normalmente riferito alle sole prove).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte