Sentenza 367/1991 (ECLI:IT:COST:1991:367)
Massima numero 17499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E. - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17500
Titolo
SENT. 367/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - EMANAZIONE, IN GIUDIZIO CAUTELARE, CONTEMPORANEAMENTE A PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONDIZIONI - MOMENTO IN RIFERIMENTO AL QUALE NE VA VALUTATA LA SUSSISTENZA - FATTISPECIE.
SENT. 367/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - EMANAZIONE, IN GIUDIZIO CAUTELARE, CONTEMPORANEAMENTE A PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONDIZIONI - MOMENTO IN RIFERIMENTO AL QUALE NE VA VALUTATA LA SUSSISTENZA - FATTISPECIE.
Testo
L'emanazione da parte del giudice a quo, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, di separato provvedimento di sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita', non fa venir meno il requisito della rilevanza poiche' la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice stesso. Peraltro, la sussistenza di detto requisito va valutata allo stato degli atti al momento della emanazione dell'ordinanza di rimessione, restando quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente. (Principi affermati dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, opposta dall'Avvocatura dello Stato, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, sollevata dal T.A.R. Sicilia - Sez. Catania - con contemporaneo, separato provvedimento di sospensione dell'impugnato decreto dell'Assessore regionale siciliano per il bilancio e le finanze). - S. nn. 444/1990, 97/1987.
L'emanazione da parte del giudice a quo, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, di separato provvedimento di sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita', non fa venir meno il requisito della rilevanza poiche' la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice stesso. Peraltro, la sussistenza di detto requisito va valutata allo stato degli atti al momento della emanazione dell'ordinanza di rimessione, restando quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente. (Principi affermati dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, opposta dall'Avvocatura dello Stato, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, sollevata dal T.A.R. Sicilia - Sez. Catania - con contemporaneo, separato provvedimento di sospensione dell'impugnato decreto dell'Assessore regionale siciliano per il bilancio e le finanze). - S. nn. 444/1990, 97/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte