Sentenza 367/1991 (ECLI:IT:COST:1991:367)
Massima numero 17500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E. - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17499
Titolo
SENT. 367/91 B. REGIONE SICILIA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - SOGGETTI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO - SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITE DA PERSONE FISICHE - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPIO GENERALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 367/91 B. REGIONE SICILIA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - SOGGETTI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO - SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITE DA PERSONE FISICHE - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPIO GENERALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il carattere concorrente della potesta' legislativa spettante alla regione Sicilia in materia tributaria e' confermato (art. 132, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) anche per quanto concerne specificamente l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi. A tale riguardo non e' quindi precluso che nell'esercizio di tale potesta' - nella quale, come definito sia dalla giurisprudenza costituzionale che dal richiamato art. 132, l'obbligo di conformita' delle norme regionali concerne non ogni disposizione presente nella legislazione dello Stato, ma soltanto i principi e gli interessi generali che la informano - si introducano norme ispirate alla considerazione di esigenze di particolare rilievo e limitative rispetto alla legislazione dello Stato. Cosi', nella specie, la disposizione che esclude dal novero dei soggetti concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le societa' per azioni costituite da persone fisiche, e' previsione differenziata, ma non incoerente rispetto all'assetto generale dato al servizio di riscossione e al rapporto di concessione, dalla legislazione nazionale, nell'ambito del genus societario qualificato, cui la stessa si riferisce. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35).
Il carattere concorrente della potesta' legislativa spettante alla regione Sicilia in materia tributaria e' confermato (art. 132, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) anche per quanto concerne specificamente l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi. A tale riguardo non e' quindi precluso che nell'esercizio di tale potesta' - nella quale, come definito sia dalla giurisprudenza costituzionale che dal richiamato art. 132, l'obbligo di conformita' delle norme regionali concerne non ogni disposizione presente nella legislazione dello Stato, ma soltanto i principi e gli interessi generali che la informano - si introducano norme ispirate alla considerazione di esigenze di particolare rilievo e limitative rispetto alla legislazione dello Stato. Cosi', nella specie, la disposizione che esclude dal novero dei soggetti concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le societa' per azioni costituite da persone fisiche, e' previsione differenziata, ma non incoerente rispetto all'assetto generale dato al servizio di riscossione e al rapporto di concessione, dalla legislazione nazionale, nell'ambito del genus societario qualificato, cui la stessa si riferisce. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte