Sentenza 167/2021 (ECLI:IT:COST:2021:167)
Massima numero 44174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44171  44172  44173  44175  44176  44177  44178  44179  44180


Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Estraneità delle competenze statutarie (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) rispetto ai vizi lamentati - Conseguente esclusione dell'utilità di un confronto con esse - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato confronto con le competenze legislative riconosciute alla Regione dallo statuto di autonomia, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. Alla luce del contenuto delle disposizioni impugnate e della natura del parametro evocato, riferito a materie di competenza statale esclusiva, quanto prospettato dal Governo ricorrente implicitamente esclude l'utilità di un confronto con il quadro delle competenze statutarie, corroborando tale assunto con elementi indiziari rappresentati dall'indicazione della normativa statale recante la disciplina conferente. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/05/2020  n. 9  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte