Sentenza 368/1991 (ECLI:IT:COST:1991:368)
Massima numero 17593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17597


Titolo
SENT. 368/91. A. FALLIMENTO - "PICCOLO IMPRENDITORE" - DEFINIZIONE - CRITERI ATTUALMENTE VALIDI - NECESSARIO RIFERIMENTO ALLA NORMA GENERALE DEL CODICE CIVILE.

Testo
In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sentenza n. 570 del 1989) dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, - nella parte in cui, per la qualificazione di "piccolo imprenditore", agli effetti della stessa legge, si faceva riferimento al capitale (di non piu' di L. 900.000) investito nell'impresa - per stabilire se nei confronti di un'impresa insolvente sia esperibile la procedura concorsuale, unico criterio e' quello, desumibile dall'art. 2083 del codice civile, della prevalenza, nella stessa impresa, del lavoro sul capitale. - S. n. 570/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte