Sentenza 368/1991 (ECLI:IT:COST:1991:368)
Massima numero 17597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17593
Titolo
SENT. 368/91 B. FALLIMENTO - IMPRESA ARTIGIANA GESTITA IN SOCIETA' - RITENUTA ASSOGGETTABILITA' A FALLIMENTO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORMA DA RITENERSI ABROGATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 368/91 B. FALLIMENTO - IMPRESA ARTIGIANA GESTITA IN SOCIETA' - RITENUTA ASSOGGETTABILITA' A FALLIMENTO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORMA DA RITENERSI ABROGATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
A norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (il quale riproduce l'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860) perche' un'impresa costituita in forma di societa' possa essere considerata artigiana, occorre che la maggioranza dei soci, o uno di essi nel caso di societa' costituita da due soli soci, svolga con prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. In presenza di tali condizioni l'impresa, dovendo essere ritenuta "artigiana", anche se costituita in societa', secondo i criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ. - gli unici ora applicabili (ved. massima A) per la qualificazione del "piccolo imprenditore" anche agli effetti della legge fallimentare - non e' soggetta a fallimento. Lo stesso art. 1, secondo comma, della legge fallimentare deve quindi ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. codice civile, nella parte in cui stabiliva che l'impresa artigiana, se costituita in societa', potesse venire dichiarata fallita e va quindi respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata, in riferimento al principio di ragionevolezza, sul presupposto che, in parte qua, l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare fosse tuttora in vigore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..) - S. n. 570/1989.
A norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (il quale riproduce l'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860) perche' un'impresa costituita in forma di societa' possa essere considerata artigiana, occorre che la maggioranza dei soci, o uno di essi nel caso di societa' costituita da due soli soci, svolga con prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. In presenza di tali condizioni l'impresa, dovendo essere ritenuta "artigiana", anche se costituita in societa', secondo i criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ. - gli unici ora applicabili (ved. massima A) per la qualificazione del "piccolo imprenditore" anche agli effetti della legge fallimentare - non e' soggetta a fallimento. Lo stesso art. 1, secondo comma, della legge fallimentare deve quindi ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. codice civile, nella parte in cui stabiliva che l'impresa artigiana, se costituita in societa', potesse venire dichiarata fallita e va quindi respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata, in riferimento al principio di ragionevolezza, sul presupposto che, in parte qua, l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare fosse tuttora in vigore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..) - S. n. 570/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte