Ordinanza 370/1991 (ECLI:IT:COST:1991:370)
Massima numero 17519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/07/1991; Decisione del
11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 07/08/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 370/91. INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE - INADEMPIMENTO - SANZIONI - PREVISIONE DI MINIMI EDITTALI PIU' ELEVATI DI QUELLI STABILITI PER LA RITENUTA PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI TOSSICI IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON OMOGENEITA' DELLE FATTISPECIE POSTE A CONFRONTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE PENE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 370/91. INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE - INADEMPIMENTO - SANZIONI - PREVISIONE DI MINIMI EDITTALI PIU' ELEVATI DI QUELLI STABILITI PER LA RITENUTA PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI TOSSICI IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON OMOGENEITA' DELLE FATTISPECIE POSTE A CONFRONTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE PENE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La fattispecie di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda e di abbandono incontrollato di rifiuti tossici in aree pubbliche o private non sono omogenee ed in ogni caso la determinazione della pena, in relazione alla pericolosita' dei fatti concretanti reato, e' affidata all'apprezzamento discrezionale del legislatore sindacabile dalla Corte costituzionale solo ove costituisca arbitrio in quanto irrazionale e non giustificato, circostanza questa non ricorrente nel caso di specie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 d.P.R., 10 settembre 1982, n. 915, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b) stesso decreto).
La fattispecie di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda e di abbandono incontrollato di rifiuti tossici in aree pubbliche o private non sono omogenee ed in ogni caso la determinazione della pena, in relazione alla pericolosita' dei fatti concretanti reato, e' affidata all'apprezzamento discrezionale del legislatore sindacabile dalla Corte costituzionale solo ove costituisca arbitrio in quanto irrazionale e non giustificato, circostanza questa non ricorrente nel caso di specie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 d.P.R., 10 settembre 1982, n. 915, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b) stesso decreto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte