Ordinanza 371/1991 (ECLI:IT:COST:1991:371)
Massima numero 17427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 07/08/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 371/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - FACOLTA' DI INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE - PREVISTA INEFFICACIA DELLA SENTENZA NEI GIUDIZI CIVILI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO E NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E POSSIBILITA' DI GIUDICATI CONTRASTANTI - OMESSA ESPOSIZIONE DEL FATTO, DEL GIUDIZIO SULLA RILEVANZA E DELLA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni (comunque gia' decise dalla Corte) per essere l'ordinanza priva dell'esposizione del fatto, del giudizio sulla rilevanza e della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza. - In materia di intervento della parte civile e sull'inefficacia del giudicato penale in esame nei giudizi civili di risarcimento del danno e nei giudizi amministrativi: S. n. 443/1990 e O. nn. 129/1990 e 564/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte