Ordinanza 372/1991 (ECLI:IT:COST:1991:372)
Massima numero 17459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 07/08/1991
Massime associate alla pronuncia:  17456  17457  17458


Titolo
ORD. 372/91 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DEL P.M. DI DERUBRICAZIONE DEL REATO - CONSEGUENTE MUTAMENTO DELLA COMPETENZA - MANCATA PREVISIONE, TRA LE IPOTESI CONTEMPLATE, DELLA SENTENZA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - MANCATO COORDINAMENTO TRA NORME (ARTT. 22 E 424-425 COD.PROC.PEN.) - LAMENTATA DIVERSA DISCIPLINA RISPETTO ALLA FASE PRECEDENTE LA DISCUSSIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEA INTERPRETAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'art. 22 del codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa "dopo la chiusura delle indagini preliminari", e' pienamente applicabile alla fase dell'udienza preliminare, come risulta anche dalla relazione al progetto preliminare. Peraltro, a nulla rileva che l'art. 424 del codice, nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare, non richiami espressamente la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. sent. n. 347/91.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte