Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 - Potere dei Comuni di deliberare la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l'anno 2020, anche impiegando l'avanzo disponibile - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "sistema tributario e contabile dello Stato", "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "perequazione delle risorse finanziarie" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, secondo cui i Comuni che, al fine di fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza da COVID-19, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) e riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono coprire le relative minori entrate anche impiegando l'avanzo disponibile. La norma impugnata, inquadrabile nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, prevede una soluzione alternativa all'erogazione diretta di contributi a fondo perduto, sostanzialmente equivalente ad una contribuzione indiretta e non permanente a favore dei soggetti beneficiati. In questo modo, essa è riconducibile alla medesima ratio espressa dal legislatore statale in tema di impiego dell'avanzo disponibile per finanziare la spesa corrente e lo scostamento rispetto alla disciplina nazionale è solo formale. In tal modo, nessun contrasto si verifica con l'art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., che disciplina l'impiego dell'avanzo disponibile per finanziare le spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso, né sono frustrate le esigenze a cui la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici è funzionale, tra cui si annovera quella di preservare gli equilibri di bilancio, che nella specie sono salvaguardati attingendo anche alla quota libera dell'avanzo di amministrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'avanzo "libero" di amministrazione non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione, bensì è soggetto a un impiego tipizzato. (Precedente citato: sentenza n. 138 del 2019).