Ordinanza 375/1991 (ECLI:IT:COST:1991:375)
Massima numero 17463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 07/08/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 375/91. PROCESSO PENALE - SENTENZA PRONUNCIATA DA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO (NELLA SPECIE: DI CONDANNA PER OMICIDIO AGGRAVATO) - PROCEDIMENTO DI REVISIONE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO NEL CUI DISTRETTO E' STATA PRONUNCIATA LA SENTENZA, ANZICHE' DELLA CORTE DI ASSISE D'APPELLO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio del giudice naturale precostituito per legge non puo' ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, sicche' la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'art. 25 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte