Ordinanza 376/1991 (ECLI:IT:COST:1991:376)
Massima numero 17464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 07/08/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 376/91. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RIGETTO DA PARTE DEL G.I.P., NONOSTANTE IL CONSENSO DEL P.M., PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' DEL GIUDIZIO ALLO STATO DEGLI ATTI - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P., DI PROCEDERE EGUALMENTE A GIUDIZIO IMMEDIATO, OSSERVANDO LE DISPOSIZIONI PER L'UDIENZA PRELIMINARE, COME PREVISTO DAL'ART. 452, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, essendo stata denunciata norma di cui il giudice a quo (Corte di assise) non potrebbe mai fare applicazione, come ammette la stessa ordinanza di rimessione ipotizzando, in casi di dichiarazione di illegittimita', la restituzione degli atti al giudice delle indagini preliminari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte