Ordinanza 377/1991 (ECLI:IT:COST:1991:377)
Massima numero 17466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 23/07/1991; Pubblicazione in G. U. 07/08/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 377/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - SINDACABILITA' MA SOLO A DIBATTIMENTO CONCLUSO E NON, IN PRECEDENZA, DA PARTE DEL G.I.P. - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA TRA CITTADINI, DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DELL'IMPARZIALITA' DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA IN MOTIVAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALTRE NORME - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Come gia' affermato dalla Corte nel dichiarare la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 442 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile allo stato degli atti", sia tenuto ad enunciarne le ragioni, e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, stesso codice, poiche', con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volonta' che il processo sia definito a dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non puo' trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non puo' venir affidato al giudice preposto ad essa, perche' cio' significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - S. n. 81/1991 e O. n. 305/91.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte