Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 - Potere dei Comuni di deliberare la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l'anno 2020, anche impiegando l'avanzo disponibile - Possibilità anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi espressi dalla legge n. 212 del 2000 - Questione riferita a parametro privo di rango costituzionale - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per evocazione di parametro privo di rango costituzionale, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento ai principi espressi dalla legge n. 212 del 2000 - dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, attribuisce ai Comuni il potere di deliberare - anche impiegando l'avanzo disponibile - la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l'anno 2020, anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Il parametro evocato, infatti, è riferito ai principi espressi dalla legge ordinaria n. 212 del 2000.
Le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non possono essere assunte quale parametro di legittimità costituzionale, in quanto hanno rango di legge ordinaria. (Precedente citato: sentenza n. 247 del 2011).