Sentenza 384/1991 (ECLI:IT:COST:1991:384)
Massima numero 17568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
15/10/1991; Decisione del
15/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Titolo
SENT. 384/91 E. CONTABILITA' PUBBLICA - LEGGI DI SPESA - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A GIUDICARLE PER PROFILI ATTINENTI LA LORO COPERTURA FINANZIARIA - SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - CONSEGUENZE SULLA POLITICA DI SPESA DEL LEGISLATORE - OPERATIVITA' DELL'OBBLIGO DI COPERTURA ANCHE PER NUOVE SPESE DA INSERIRE NEGLI STATI DI PEVISIONE DELLA SPESA DI ESERCIZI FUTURI.
SENT. 384/91 E. CONTABILITA' PUBBLICA - LEGGI DI SPESA - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A GIUDICARLE PER PROFILI ATTINENTI LA LORO COPERTURA FINANZIARIA - SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - CONSEGUENZE SULLA POLITICA DI SPESA DEL LEGISLATORE - OPERATIVITA' DELL'OBBLIGO DI COPERTURA ANCHE PER NUOVE SPESE DA INSERIRE NEGLI STATI DI PEVISIONE DELLA SPESA DI ESERCIZI FUTURI.
Testo
La Corte costituzionale ha costantemente affermato la propria competenza a giudicare le leggi di spesa per i profili attinenti la loro copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., il quale, deve venire interpretato estensivamente, nel senso cioe' di ricomprendervi non solo la legge di bilancio ma anche la legislazione ad essa preesistente nel suo complesso; in tal modo si e' riconosciuto alla norma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore ordinario e' tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata non gia' dall'automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell'equilibrio fra entrate e spese; la riconosciuta funzione sostanziale dell'art. 81, quarto comma, Cost., spiega i suoi effetti anche nei confronti delle leggi pluriennali di spesa nel senso che l'obbligo della copertura deve essere osservato anche relativamente a spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri, costituendo, la citata norma costituzionale, il parametro di riferimento per valutare l'attendibilita' delle deliberazioni di spesa di lunga durata e non solo per garantire l'equilibrio di bilanci gia' approvati, ma anche al fine di assicurare un equilibrio tendenziale fra entrate e spese la cui alterazione postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri. - Sulla funzione sostanziale dell'art. 81, quarto comma, Cost. e sulla portata dell'obbligo di copertura v. (sentt. n. 16/1961 e 37/1961; 1/1966; 47/1967; 17/1968, 22/1968 e 94/1968; 69/1989; 283/1991).
La Corte costituzionale ha costantemente affermato la propria competenza a giudicare le leggi di spesa per i profili attinenti la loro copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., il quale, deve venire interpretato estensivamente, nel senso cioe' di ricomprendervi non solo la legge di bilancio ma anche la legislazione ad essa preesistente nel suo complesso; in tal modo si e' riconosciuto alla norma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore ordinario e' tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata non gia' dall'automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell'equilibrio fra entrate e spese; la riconosciuta funzione sostanziale dell'art. 81, quarto comma, Cost., spiega i suoi effetti anche nei confronti delle leggi pluriennali di spesa nel senso che l'obbligo della copertura deve essere osservato anche relativamente a spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri, costituendo, la citata norma costituzionale, il parametro di riferimento per valutare l'attendibilita' delle deliberazioni di spesa di lunga durata e non solo per garantire l'equilibrio di bilanci gia' approvati, ma anche al fine di assicurare un equilibrio tendenziale fra entrate e spese la cui alterazione postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri. - Sulla funzione sostanziale dell'art. 81, quarto comma, Cost. e sulla portata dell'obbligo di copertura v. (sentt. n. 16/1961 e 37/1961; 1/1966; 47/1967; 17/1968, 22/1968 e 94/1968; 69/1989; 283/1991).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte