Sentenza 167/2021 (ECLI:IT:COST:2021:167)
Massima numero 44177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44171  44172  44173  44174  44175  44176  44178  44179  44180


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 - Potere dei Comuni di deliberare la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l'anno 2020, anche impiegando l'avanzo disponibile - Possibilità anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici", nonché della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, attribuisce ai Comuni il potere di deliberare - anche impiegando l'avanzo disponibile - la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l'anno 2020, anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Per l'esercizio 2020, il termine fissato dalla legislazione statale per l'approvazione del bilancio è slittato al 31 ottobre 2020, in virtù del d.m. 30 settembre 2020, adottato ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. La norma impugnata non contrasta pertanto con le norme interposte di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 - che individuano nella data fissata per la deliberazione del bilancio il termine finale per incidere sulle entrate locali - in quanto essa si riferisce esclusivamente all'eventualità che tale approvazione sia già intervenuta. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 435 del 2001).

La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è soddisfatta tanto dalla legge statale quanto da quella regionale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, e ad essa va ricondotta la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, che si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata". (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2020, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/05/2020  n. 9  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte