Sentenza 384/1991 (ECLI:IT:COST:1991:384)
Massima numero 17569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  15/10/1991;  Decisione del  15/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Massime associate alla pronuncia:  17562  17563  17566  17567  17568


Titolo
SENT. 384/91 F. CONTABILITA' PUBBLICA - LEGGI FINANZIARIE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI - AUTORIZZAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI A REPERIRE RISORSE FINANZIARIE (10.000 MILIARDI PER L'ANNO 1990) MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUI ED EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - ASSUNZIONE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO DEGLI ONERI RELATIVI PER INTERESSI ED AMMORTAMENTO DI CAPITALI - PREVISTA INDICAZIONE DELLA COPERTURA SOLO PER I PRIMI E LIMITATAMENTE ALLA DURATA DELLA LEGGE PLURIENNALE DI BILANCIO - RITENUTA INSUFFICIENZA DELLA INDICATA COPERTURA IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 7 febbraio 1991, n. 42, artt. 2, commi secondo e terzo, 7, comma secondo, autorizzando gli enti pubblici a reperire risorse finanziarie (10.000 miliradi per l'anno 1990) mediante contrazione di mutui ed emissione di obbligazioni, ha previsto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri relativi per interessi ed ammortamento di capitali, indicando la copertura finanziaria solo per i primi e limitatamente alla durata della legge pluriennale di bilancio, cosi' contravvenendo al principio (v. massima D) secondo il quale l'obbligo di copertura deve essere osservato anche per gli esercizi successivi al triennio di durata della legge pluriennale di bilancio, non sussistendo nel caso di specie ne' il carattere di flessibilita' nel momento attuativo ne' la indeterminabilita' della spesa, elementi questi che potrebbero giustificare l'attenuazione dell'obbligo di puntuale indicazione dei modi per far fronte alle spese che andranno a gravare sui bilanci non ancora approvati. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi secondo e terzo, e 7, comma secondo, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.. - Sull'attenuazione dell'obbligo della puntuale indicazione di mezzi di copertura O. n. 12/1987. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 428 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte