Sentenza 385/1991 (ECLI:IT:COST:1991:385)
Massima numero 17570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/10/1991; Decisione del
09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Titolo
SENT. 385/91 A. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - ORGANIZZAZIONE DELLE U.S.L. - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE (E NON ESCLUSIVA) DELLA REGIONE - COMPETENZA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE U.S.L. E SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO DELLE STESSE - DISTINZIONE.
SENT. 385/91 A. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - ORGANIZZAZIONE DELLE U.S.L. - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE (E NON ESCLUSIVA) DELLA REGIONE - COMPETENZA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE U.S.L. E SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO DELLE STESSE - DISTINZIONE.
Testo
Le unita' sanitarie locali non sono ne' enti locali ne' enti regionali, ma "strutture operative" di enti locali, destinate "alla gestione unitaria della tutela della salute in modo uniforme sull'intero territorio nazionale" ( art. 10, legge n. 833 del 1978). Percio', per quanto riguarda la Sicilia, l'organizzazione delle unita' sanitarie locali non rientra nella competenza esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali e degli enti regionali di cui all'art. 14, lett. o) e p) dello Statuto, ma nella competenza legislativa concorrente da esercitarsi "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato", che l'art. 17 dello stesso Statuto, alle lettere b) e c) attribuisce alla Regione in materia d'igiene, sanita' pubblica e assistenza sanitaria. La disciplina dell'organizzazione delle strutture, attraverso le quali si attuano le funzioni di amministrazione attiva, non si identifica tuttavia con la disciplina delle funzioni di controllo e con l'organizzazione dei relativi organi, che possono essere variamente ripartite fra Stato e regioni. - Sulla estensione della potesta' legislativa della Regione siciliana ex art. 17, lett. b) e c) Statuto speciale, alle strutture attraverso le quali igiene, sanita' pubblica e assistenza sanitaria vengono curate: S. n. 88/1973.
Le unita' sanitarie locali non sono ne' enti locali ne' enti regionali, ma "strutture operative" di enti locali, destinate "alla gestione unitaria della tutela della salute in modo uniforme sull'intero territorio nazionale" ( art. 10, legge n. 833 del 1978). Percio', per quanto riguarda la Sicilia, l'organizzazione delle unita' sanitarie locali non rientra nella competenza esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali e degli enti regionali di cui all'art. 14, lett. o) e p) dello Statuto, ma nella competenza legislativa concorrente da esercitarsi "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato", che l'art. 17 dello stesso Statuto, alle lettere b) e c) attribuisce alla Regione in materia d'igiene, sanita' pubblica e assistenza sanitaria. La disciplina dell'organizzazione delle strutture, attraverso le quali si attuano le funzioni di amministrazione attiva, non si identifica tuttavia con la disciplina delle funzioni di controllo e con l'organizzazione dei relativi organi, che possono essere variamente ripartite fra Stato e regioni. - Sulla estensione della potesta' legislativa della Regione siciliana ex art. 17, lett. b) e c) Statuto speciale, alle strutture attraverso le quali igiene, sanita' pubblica e assistenza sanitaria vengono curate: S. n. 88/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte