Sentenza 385/1991 (ECLI:IT:COST:1991:385)
Massima numero 17572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/10/1991; Decisione del
09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Titolo
SENT. 385/91 C. SANITA' PUBBLICA - ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE U.S.L. - COMPOSIZIONE - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - INCLUSIONE NELL'ORGANO DI CONTROLLO DI UN ESPERTO IN MATERIA SANITARIA DESIGNATO DAL CONSIGLIO REGIONALE E DI UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEL TESORO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - OPERATIVITA' ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI.
SENT. 385/91 C. SANITA' PUBBLICA - ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE U.S.L. - COMPOSIZIONE - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - INCLUSIONE NELL'ORGANO DI CONTROLLO DI UN ESPERTO IN MATERIA SANITARIA DESIGNATO DAL CONSIGLIO REGIONALE E DI UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEL TESORO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - OPERATIVITA' ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, la disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificata dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) che inserisce nell'organo di controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale e un rappresentante del ministero del tesoro, costituisce attuazione specifica di un principio dell'ordinamento dello Stato relativo al coordinamento della finanza di tutti gli enti locali - del quale e' espressione il primo comma dell'art. 119 Cost. - ed e' norma fondamentale di riforma economico-sociale. Per il contenuto e la specifica finalita' del precetto, essa costituisce un'innovazione del sistema, volta a realizzare un compito di interesse generale e indivisibile dello Stato, con la necessaria uniforme attuazione sull'intero territorio nazionale. La indicata disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificata dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) inoltre, non e' resa inoperante dall'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali. Nel prevedere che alle unita' sanitarie locali si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province, tale articolo fa infatti salve le "diverse disposizioni di legge", fra le quali la norma di riforma in parola e' ovviamente compresa. E d'altra parte, anche per effetto del combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 61 della stessa legge n. 142 del 1990, allo stato, non essendosi provveduto alla ricostituzione degli organi di controllo, essa e' tuttora efficace. - Sulla disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) come norma fondamentale di riforma economico-sociale: S. n. 107/1987.
Come la Corte ha gia' affermato, la disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificata dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) che inserisce nell'organo di controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale e un rappresentante del ministero del tesoro, costituisce attuazione specifica di un principio dell'ordinamento dello Stato relativo al coordinamento della finanza di tutti gli enti locali - del quale e' espressione il primo comma dell'art. 119 Cost. - ed e' norma fondamentale di riforma economico-sociale. Per il contenuto e la specifica finalita' del precetto, essa costituisce un'innovazione del sistema, volta a realizzare un compito di interesse generale e indivisibile dello Stato, con la necessaria uniforme attuazione sull'intero territorio nazionale. La indicata disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificata dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) inoltre, non e' resa inoperante dall'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali. Nel prevedere che alle unita' sanitarie locali si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province, tale articolo fa infatti salve le "diverse disposizioni di legge", fra le quali la norma di riforma in parola e' ovviamente compresa. E d'altra parte, anche per effetto del combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 61 della stessa legge n. 142 del 1990, allo stato, non essendosi provveduto alla ricostituzione degli organi di controllo, essa e' tuttora efficace. - Sulla disposizione dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181) come norma fondamentale di riforma economico-sociale: S. n. 107/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte