Sentenza 385/1991 (ECLI:IT:COST:1991:385)
Massima numero 17573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/10/1991; Decisione del
09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Titolo
SENT. 385/91 D. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE U.S.L. - ATTRIBUZIONE AGLI STESSI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI NELLA LORO ORDINARIA COMPOSIZIONE - CONTRASTO CON NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE CHE NE ESIGE L'INTEGRAZIONE CON UN ESPERTO IN MATERIA SANITARIA DESIGNATO DAL CONSIGLIO REGIONALE E CON UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEL TESORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 385/91 D. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE U.S.L. - ATTRIBUZIONE AGLI STESSI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI NELLA LORO ORDINARIA COMPOSIZIONE - CONTRASTO CON NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE CHE NE ESIGE L'INTEGRAZIONE CON UN ESPERTO IN MATERIA SANITARIA DESIGNATO DAL CONSIGLIO REGIONALE E CON UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEL TESORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Con l'attribuire il controllo sugli atti delle U.S.L. della Sicilia agli stessi organi che esercitano il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nella loro ordinaria composizione, l'art. 30 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale il 16 aprile 1991, si pone in contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale (ved. massima C) stabilita dall'art. 49 della legge n. 833 del 1978 (cosi' come modificato dall'art. 13, della legge n. 181 del 1982) secondo la quale i controlli sugli atti delle U.S.L. sono esercitati dai comitati regionali di controllo, integrati da un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e da un rappresentante del ministero del tesoro. Pertanto, violando il limite posto da tale norma, ex art. 119 Cost., alla competenza legislativa spettante in materia, ex art. 15 Statuto speciale, alla Regione (ved. massima B), la disposizione del disegno di legge regionale va dichiarata illegittima, nella parte in cui non prevede che l'organo competente per il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali sia integrato da un rappresentante del ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale.
Con l'attribuire il controllo sugli atti delle U.S.L. della Sicilia agli stessi organi che esercitano il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nella loro ordinaria composizione, l'art. 30 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale il 16 aprile 1991, si pone in contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale (ved. massima C) stabilita dall'art. 49 della legge n. 833 del 1978 (cosi' come modificato dall'art. 13, della legge n. 181 del 1982) secondo la quale i controlli sugli atti delle U.S.L. sono esercitati dai comitati regionali di controllo, integrati da un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e da un rappresentante del ministero del tesoro. Pertanto, violando il limite posto da tale norma, ex art. 119 Cost., alla competenza legislativa spettante in materia, ex art. 15 Statuto speciale, alla Regione (ved. massima B), la disposizione del disegno di legge regionale va dichiarata illegittima, nella parte in cui non prevede che l'organo competente per il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali sia integrato da un rappresentante del ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 15
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte