Sentenza 386/1991 (ECLI:IT:COST:1991:386)
Massima numero 17630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/10/1991; Decisione del
09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Titolo
SENT.386/91 A. SANITA' PUBBLICA - RIFORMA SANITARIA - UNITA' SANITARIE LOCALI - ASSETTO ORGANIZZATIVO - ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE AD OPERA DI LEGGE STATALE - INCIDENZA SULLE COMPETENZE DELLE PROVINCE DI BOLZANO E DI TRENTO - ESCLUSIONE - NATURA DI NORME DI GRANDE RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT.386/91 A. SANITA' PUBBLICA - RIFORMA SANITARIA - UNITA' SANITARIE LOCALI - ASSETTO ORGANIZZATIVO - ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE AD OPERA DI LEGGE STATALE - INCIDENZA SULLE COMPETENZE DELLE PROVINCE DI BOLZANO E DI TRENTO - ESCLUSIONE - NATURA DI NORME DI GRANDE RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, le norme che modificano gli assetti organizzativi fondamentali della riforma sanitaria del 1978, hanno - al pari di questa - carattere di norme di grande riforma, essendo dirette a soddisfare, secondo criteri innovativi, interessi primari di rilievo costituzionale che esigono una disciplina unitaria in tutto il territorio nazionale, anche se trattasi di una normativa transitoria, destinata ad operare in attesa di una piu' radicale e definitiva sistemazione: ne consegue che le norme - contenute nell'art. 1, commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111 - che istituiscono e regolano l'elezione e le competenze di due nuovi organi delle UU.ss.ll. (il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario), destinati a sostituire uffici previsti dalla precedente normativa, avendo la suddetta natura di norme di grande riforma, non incontrano limiti ne' nella competenza esclusiva, ne' in quella concorrente delle regioni e province autonome, ma operano, al contrario, come limite di esse. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 4, comma primo, n. 7, 9, comma primo, n. 10, 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111). - Sulla natura delle norme modificative degli assetti organizzativi della riforma sanitaria v. S. nn. 107/1987, 274/1988 e 610/1988.
Come la Corte ha gia' affermato, le norme che modificano gli assetti organizzativi fondamentali della riforma sanitaria del 1978, hanno - al pari di questa - carattere di norme di grande riforma, essendo dirette a soddisfare, secondo criteri innovativi, interessi primari di rilievo costituzionale che esigono una disciplina unitaria in tutto il territorio nazionale, anche se trattasi di una normativa transitoria, destinata ad operare in attesa di una piu' radicale e definitiva sistemazione: ne consegue che le norme - contenute nell'art. 1, commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111 - che istituiscono e regolano l'elezione e le competenze di due nuovi organi delle UU.ss.ll. (il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario), destinati a sostituire uffici previsti dalla precedente normativa, avendo la suddetta natura di norme di grande riforma, non incontrano limiti ne' nella competenza esclusiva, ne' in quella concorrente delle regioni e province autonome, ma operano, al contrario, come limite di esse. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 4, comma primo, n. 7, 9, comma primo, n. 10, 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111). - Sulla natura delle norme modificative degli assetti organizzativi della riforma sanitaria v. S. nn. 107/1987, 274/1988 e 610/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte